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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1991, n. 432

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1992
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-1-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che ha approvato il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 1› dicembre 1989, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989, con il quale è stato sostituito, da ultimo, il primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976;
Vista la determinazione n. 138361/310 in data 7 giugno 1988 del comandante generale della Guardia di finanza, con la quale è stato istituito il centro di aviazione, nella cui struttura opera anche un ufficio amministrazione, con compiti e responsabilità propri degli enti amministrativi disciplinati dal citato regolamento di amministrazione;
Ritenuta la necessità di inserire il centro di aviazione tra i comandi del Corpo della guardia di finanza indicati all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1989;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, così come sostituito da ultimo dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1989, n. 403, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, è sostituito dal seguente:
"Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonché al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 13 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976 si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, già modificato, da ultimo, dal D.P.R. 1› dicembre 1989, n. 403, come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonché per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonché al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.
Ai predetti comandi è devoluta la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli ufficiali della Guardia di finanza in forza presso gli stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.
Spetta altresì ai medesimi comandi di liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale indicato nel primo comma, che sia cessato dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età".
- L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 così recita: "Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento".