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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonché di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Oli emulsionati
1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (2) (4) (5) (6)
((7))
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo, si applica fino al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) (...) la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 511, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 115, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri".