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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 19-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n.293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  19-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".
1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".))
((anche internazionale))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
((5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano".
5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".
5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse))