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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2000, n. 329

Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-11-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli la cui revisione può essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di autoriparazione o loro consorzi;
Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Considerata la necessità di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Appendice X al titolo III del rego1amento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è modificata come segue:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Abrogata).".
- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 2000, recante "Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2000, n. 48.
- Il testo dell'art. 241, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1996, n. 284, supplemento ordinario), è il seguente:
"1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo".
- Il testo degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario), è il seguente:
"Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) (Abrogata).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli".
"Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'appendice X, titolo III, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), e dal presente decreto è il seguente:
"Appendice X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli). - 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2.200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6.000 N;
6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3.000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori;
b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974;
c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2) ed il valore lambda;
d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura;
e) fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione , seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea;
g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo: esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di þ 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una precisione di þ 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione þ 5% e risoluzione inferiore a 5.000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1.400 mm;
h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3.500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4.500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m;
l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4.000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1, anche la seguente apparecchiatura: Banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.
2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché quelle di cui al comma 1-bis devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresì le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime".