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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416

Provvedimenti regionali per la Sicilia. (044U0416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vieto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;
Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;
Vieto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 2 del R. decreto-leggo 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

«L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovraintende nel territorio dell'isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia».