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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1094

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-9-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 sono istituiti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria.

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria (Scuola diretta a fini speciali)
Art. 268. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la cattedra di bioacustica dell'Università.
Art. 269. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni.
L'indirizzo è teorico-pratico.
Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).
Art. 270. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o ad istituto di istruzione universitaria.
Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.
Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.
Art. 271. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.
La commissione giudicatrice viene nominata dalla facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti e cultori della materia.
Art. 272. - Il direttore della scuola è un professore di bioacustica dell'Università di Bari.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Art. 273. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi.
Art. 274. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori;
fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori; elementi di fisica acustica e tecnica di fonometria;
psicologia generale;
elementi di audiologia;
elementi di fonetica e di linguistica.
2° Anno:
tecniche audiometriche I;
audiometria infantile;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di esplorazione vestibolare;
audiometria di massa e prevenzione delle sordità.
3° Anno:
tecniche audiometriche II;
patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
tecniche di protesizzazione acustica;
tecniche di audiometria obbiettiva;
elementi di logopedia.
L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di bioacustica.
La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 275. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola stessa, e da altri docenti.
Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti. L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.
Art. 276. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente.
Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.
Art. 277. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Art. 278. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . L. 8.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979

Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 90