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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 (in G.U. 10/11/2004, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2005)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  11-11-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 ("Regolamento quadro"), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo;
Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più efficiente ed efficace, nonché coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresì alla separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge,
((quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,))
in applicazione dell'articolo 4 del , le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea
((. . .))
. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
((, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe))
.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale.
ENAV s.p.a.
((garantisce la conformità))
degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.