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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 255

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (11G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni immobili e di impianti
di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):
a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).
2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278. S.O:
«Art. 10(Impianti di interesse pubblico). - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.
La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'art. 21, secondo comma, ultima parte della legge n. 2 giugno 1961, n. 454.
Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.».
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 17 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
- L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è riportato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248:
«Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».
Note all'art. 1:
- L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è riportato nella nota al titolo.