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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1987, n. 557

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza.

note: Entrata in vigore: 22/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1988)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-1-1988

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle
procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza;
Considerato che la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, per la parte relativa al requisito della registrazione della testata delle agenzie di informazione radiofonica presso il competente tribunale "da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge", si traduce nell'impossibilità dell'accesso al previsto rimborso delle spese di abbonamento per le imprese radiofoniche che abbiano contratto abbonamenti con agenzie di informazione radiofonica che registrino la testata successivamente e che tale limitazione non risulta nella legge 25 febbraio 1987, n. 67;
Ritenuta, di conseguenza, la necessità di estendere la disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento con le agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale successivamente alla predetta data, ma comunque da almeno un anno;

Considerata,

altresì, l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche del testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, segnatamente all'art. 1, comma 2, e all'art. 3, comma 1; Decreta:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente:
"2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, è il seguente:
"Art. 1 (Presentazione delle domande). - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 nei successivi articoli indicata "la legge" senza ultreriori specificazioni devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste.
Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.
3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta".