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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 496

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20" e differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/12/1987, n. 288 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1987)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-12-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20";
Ritenuta la necessità di evitare che, a seguito del risultato del referendum, la materia dei procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, resti priva di disciplina;
Ritenuto altresì, che, per la complessità della materia suddetta, appare necessario prorogare nella misura massima prevista dalla legge il termine di entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli sopra citati, onde consentire l'approvazione di una nuova disciplina sostitutiva della precedente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 17