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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (09G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  27-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;
Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;
Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;
Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010".
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari
((il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010))
e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace
((il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011))
e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni
((a far data dal 1° gennaio 2011))
, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,
((non oltre il 31 dicembre 2011))
.
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.