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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1101

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "ortopedia" e in "medicina dello sport": Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 1

Art. 172. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
Art. 173. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 174. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 175. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 176. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 177. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;
insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
2° Anno:
insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;
insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
3° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);
insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.
4° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.
5° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;
insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III
fisioterapia II.
Art. 179. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi alle prove di esame.
Art. 180. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie svolte durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Per quanto riguarda le tasse si precisa quanto segue:
Primo anno Anni successivi


La soprattassa di esame di profitto e la soprattassa di diploma sono dovuti nella misura fissata per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino, il contributo opere sportive e assistenziali, le prestazioni di segreteria e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 181. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Trieste si propone:
a) di valorizzare e di approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica; di preparare adeguatamente, sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendano dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.
Art. 182. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di tre anni con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di anatomia umana normale. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgono presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
Il numero massimo degli allievi è di sei per anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, la selezione dei candidati avviene in base ai risultati di un esame di ammissione. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella stessa scuola. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 183. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; traumatologia degli sport.
3° Anno:
fisiologia applicata agli sport;
valutazione funzionale dello sportivo;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Sono inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Art. 184. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo; l'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Art. 185. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove d'esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
Art. 186. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:
Primo anno Anni successivi


La soprattassa di esame di profitto e la soprattassa di diploma sono dovuti nella misura fissata per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino, il contributo opere sportive e assistenziali, le prestazioni di segreteria e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 277