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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1916, n. 1889

Col quale è autorizzato l'esercizio economico, limitatamente al trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, sulla linea ferroviaria Bari-Locorotondo. (016U1889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1917
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  31-3-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti gli articoli 141, 144, 145, 146 e 147 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Veduta la domanda in data 17 aprile 1916, presentata dalla Società anonima per le ferrovie sussidiate, per essere autorizzata ad applicare sulla linea Bari-Locorotondo, da essa esercitata, l'esercizio economico per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e biciclette;
Considerato che venne concordata con la Società suddetta la somma di L. 567.477,11, al netto della tassa erariale e della tassa e soprattassa di bollo, da assumersi come prodotto consolidato, oltre il quale spetta allo Stato la compartecipazione del 10 %, ai sensi del comma a) dell'articolo 147 del citato testo unico;
Ritenuto che l'esercizio sarà continuato con quattro coppie di treni e limitato a tre, ove gli enti locali non mantenessero il sussidio stabilito per la quarta coppia;
Ritenuto che per la linea ferroviaria suddetta non esiste possibilità di concorrenza con le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Società anonima per le ferrovie sussidiate è autorizzata ad applicare l'esercizio economico sulla linea Bari-Locorotondo, per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani e delle biciclette.