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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 476

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-2-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:
a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, reca delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998):
"1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge".
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri):
"Art. 2. - È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati".
"Art. 10. - Entro il 31 gennaio 1963, i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento di ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla commissione prevista dal successivo art. 12.
La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle legge 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizione in materia di finanza pubblica):
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge".
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 2, 3, comma 1 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1993, n. 224, supplemento ordinario (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico".
"Art. 3 (Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo). - 1. Presso lo SCAU è istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura".
"Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale). - 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.
2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 2 (Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). - 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97, reca: "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario, reca: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri):
"Art. 2. - È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
"Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati".
"Art. 11. - A cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.
Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.
Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.
Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono, Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, numero 212".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Art. 7 (Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed al superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni".