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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-3-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172;
Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.
2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il punto 43) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):
"43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1884, n. 68).
- Per i riferimenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.
- Per i riferimenti alla legge 9 dicembre 1928, n. 2783, si veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti alla legge 3 marzo 1951, n. 193, si veda nelle note all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Si riporta il testo dell'art. 172:
"Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio del-l'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della direzione generale del Tesoro.
La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.
Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione.".
- Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1981, n. 131, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1981, n. 184), reca: "Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante".
- Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, si veda nelle note all'art. 8 ed all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1986, n. 178, reca: "Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo". Si riporta il testo dell'art. 22:
"Art. 22 (Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero). - 1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla direzione generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.
3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere, ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2, di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.
4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:
a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;
b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;
c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.
5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.
6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.
- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L162, concerne talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda nelle note all'art. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58, concerne: "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, concerne: "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206, reca: "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".
- Il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L359, entrato in vigore il 1 gennaio 1999, concerne i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112, concerne: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La deliberazione della Corte dei conti 16 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156, reca: "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti". (Deliberazione n. 14/DEL/2000).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.".