stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2021)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 febbraio 2003, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che e competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione compente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Gli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recitano:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
«Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- L'art. 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, così recita:
«3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
- L'art. 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.».
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;
5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.».
- Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 32/2005 si veda nelle note alla premesse.
Note all'art. 1:
- Per gli articoli 1 e 2 della legge n. 32/2005 si veda nelle note alle premesse.