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LEGGE 10 ottobre 2005, n. 208

Concessione di un contributo al Museo nazionale della Shoah.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2005
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-10-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo nazionale della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
La legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo nazionale della Shoah) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2003.