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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007, n. 268

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2008
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-2-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la durata e il funzionamento delle consulte provinciali e l'istituzione di un consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 12 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogato).».
- Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art 3, comma 5-bis, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica) è il seguente:
«Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - (Omissis).
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2007, n. 140.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato art. 326, sono disciplinate dal presente regolamento;
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.».