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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234

Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2004;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Visto il regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità
1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
- La legge 20 giugno 2007, n. 77, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., è il seguente:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.».
- La direttiva 2002/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 è pubblicato nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, n. L 102.
Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 2002/15/CE si vedano le note alle premesse.