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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2007, n. 172

Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2007
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  3-11-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e, in particolare, l'articolo 14 di detto regolamento;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.)
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 793/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 138.
- Il regolamento (CEE) n. 95/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213.
- La legge 9 novembre 2004, n. 265, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, S.O.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
Nota all'art. 1.
Per i regolamenti (CE) n. 793/2004 e 95/93, si veda nelle note alle premesse.