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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 1082

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1968, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
diritto pubblico romano;
diritto parlamentare;
diritto regionale;
diritto pubblico comparato;
logica giuridica;
diritto delle Comunità europee;
diritto del commercio internazionale;
statistica giudiziaria;
storia del pensiero giuridico;
diritto di famiglia;
assicurazioni sociali ed infortunistica del lavoro;
istituzioni di diritto penale;
diritto penale commerciale;
diritto dell'esecuzione penale;
sociologia del diritto;
diritto penale e processuale penale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 269