stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 dicembre 1940, n. 1994

Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (040U1994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1942)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-2-1942
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.

Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, o persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

È concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 27 dicembre 1941, n. 1624, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1942, n. 761, ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono prorogate di trenta giorni i termini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le denunce prescritte dall'art. 309 della citata legge di guerra e dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, relativamente ai debiti e ai beni che non hanno formato oggetto di denuncia ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494".