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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 1156

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-4-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:
cardio-chirurgia pediatrica;
biochimica sistematica umana;
biochimica cellulare;
biofisica;
bioingegneria; broncologia;
chirurgia gastroenterologica;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia chirurgica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
immunoematologia e tecniche trasfusionali;
malattie del tessuto connettivo;
medicina subacquea e iperbarica;
metodologia diagnostica gastroenterologica;
nefrologia sperimentale;
oncologia;
oncologia medica;
metodologia biochimica;
patologia molecolare;
storia della medicina;
informatica medica;
radioterapia;
fisiopatologia digestiva;
medicina delle comunità;
andrologia;
semeiotica ortopedica;
ortopedia infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1983

Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 150