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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1459

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-4-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
Art. 45. - All'elenco degli istituti annessi al corso di laurea in economia e commercio è aggiunto l'istituto giuridico "Santi Romano".
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia antica;
Antichità medioevale;
Storia della storiografia;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea.
Art. 59. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche".
Art. 74, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di chimica analitica muta denominazione in quella di "Istituto di chimica analitica ed elettrochimica".

Art.

76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (ind. organico-biologico) è aggiunto quello di "Complementi di matematica". 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di "Complementi di matematica".

Art. 1

Art. 116. - Titolo V - per il corso di laurea in ingegneria meccanica nel gruppo 30 e gruppo 40 degli insegnamenti a scelta dello studente, l'insegnamento di elettronica applicata è sostituito da "Elementi di elettronica".
Titolo VII - per il corso di laurea in ingegneria chimica nel gruppo 3 degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di mineralogia è sostituito da "Chimica fisica tecnica".
Titolo IX - per il corso di laurea in ingegneria elettronica, l'insegnamento di "Complementi di fisica (semestrale) è sostituito da "Elettronica generale".
Art. 122, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami del triennio di applicazione della facoltà d'ingegneria è modificato nel senso che vengono aggiunte o modificate le seguenti:
Analisi e sviluppo dei progetti (Principi di ingegneria chimica, c o-
struzione di apparecchiature ch i-
miche)

Elementi di elettro nica (Elettrotecnica)

Impianti chimici (Principi di ingegneria chimica, c o-
struzione di apparecchiature ch i-
miche)

Principi di ingegne ria chimica (Chimica fisica, fisica tecnica)

Processi di apparecchiature di (Principi di ingegneria chimica)
trasferimento

Strumentazione e controllo dei (Fisica tecnica, elettrotecnic a,
processi chimici chimica fisica. Chimica analiti ca
e strumentazione)

Teoria e sviluppo dei processi (Principi di ingegneria chimic a.
Processi chimici fondamentali)

Art. 175, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria applicata all'agricoltura è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 51. - GRECO