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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1276

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con 1 decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia, gli istituti di:
fisiologia umana;
patologia generale;
chimica biologica;
igiene;
clinica neurologica;
puericultura;
chirurgia pediatrica;
per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
chirurgia d'urgenza, mutano la denominazione rispettivamente in: fisiologia umana e fisica medica;
patologia generale e oncologia;
chimica e chimica biologica;
igiene e di medicina preventiva;
scienze neurologiche;
pediatria clinica preventiva e sociale;
pediatria medica e chirurgica;
biologia;
clinica chirurgica d'urgenza.
Nel medesimo articolo l'istituto di istituzioni di patologia generale è soppresso e sono altresì istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari di:
biochimica delle macromolecole;
morfopatologia;
terapia medica;
endocrinologia;
cardiologia;
medicina interna e nefrologia;
ematologia.

Infine,

l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: Tali istituti, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi, o in collaborazione con i dipartimenti, ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.

Art. 1

Art. 139 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Ogni istituto è diretto da un direttore, che coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
Art. 140 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

La direzione di ogni istituto è affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.
In mancanza di professore ordinario o straordinario di discipline afferenti all'istituto, ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto è affidata con le modalità di cui al comma precedente, per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza ad altro docente.
Art. 141 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. Possono essere addetti ad un istituto tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenente ai ruoli universitari.
Art. 142 - il testo dell'articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

Le norme di gestione e di funzionamento sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Nell'art. 143 l'istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico muta la denominazione in istituto di biologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 192