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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2265

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della "Società Cooperativa Lucitese Industrie Elettriche e Molitorio", a responsabilità limitata.

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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  27-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relativa agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 87, quinto comma, della. Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Società Cooperativa Lucitese Industrie Elettriche e Molitorie", a responsabilità limitata, con sede in Lucito (Campobasso), rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Lucito (Campobasso) dalla impresa della "Società Cooperativa, Lucitese Industrie Elettriche e Molitorie", a responsabilità limitata, con sede in Lucito (Campobasso).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.