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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010, n. 206

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009). (10G0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2010
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto in particolare l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo e secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;
Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove è disposto che, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio normativo 2008 - 2011 ha durata limitata al biennio 2008 - 2009 anche per gli aspetti giuridici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008 - 2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e FP CGIL Coordinamento esteri;
Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri ed i sindacati rappresentativi della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono improntate ai principi di lealtà e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 112 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 31 ottobre 2009, n. 150, recita:
Art. 112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego.
I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale".
- L'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita:
"4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recita:
"1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 18 del 1967, si veda nelle note alle premesse.