stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1997, n. 397

Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2005)
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-11-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione della direttiva n. 85/536/ CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87/441/ CEE, relativa al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato al medesimo decreto legislativo;
Considerata la necessità di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitando l'uso di greggio negli impianti di raffinazione e favorendo le innovazioni che possano migliorare gli attuali margini di flessibilità operativa;
Considerata la necessità di armonizzare gli standard e la normativa del settore petrolifero a livello comunitario, nel pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;
Considerata la necessità di promuovere le innovazioni atte a conseguire una migliore qualità ambientale dei prodotti petroliferi, nel richiamo delle norme comunitarie, sulla base dei risultati di ricerche e prove tecniche sperimentali;
Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quelloindicato al punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, limitatamente ai seguenti composti ed entro i limiti quantitativi a fianco indicati:
a) M.T.B.E. ecc. eteri fino al 15% in volume
contenenti 5 o più
atomi di carbonio per
molecola
b) Miscele di ossigenati fino al 2,8% in peso di
organici definiti al ossigeno senza superare
punto 1 dell'allegato i singoli valori limite
al decreto legislativo fissati nel punto II,
n. 280 del 1994, colonna A dell'allegato
contenenti i composti al decreto legislativo
ossigenati di cui alla n. 280/1994 così come
lettera a) modificato dal presente decreto
2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1997

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dell'ambiente Ronchi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del 5 dicembre 1985, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 12 dicembre 1985.
- La direttiva della Commissione 87/441/CEE del 29 luglio 1987, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 agosto 1987.
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), è il seguente:
"Art. 2 (Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.
2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Il punto II della tabella allegata al citato D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), è il seguente:
"II. - COMPOSIZIONE AMMISSIBILE DELLE MISCELE

=====================================================================
| A | B
____________________________|__________________|_____________________

- Metanolo, con aggiunta
obbligatoria degli agenti
stabilizzanti adeguati 3% vol 3% vol
- Etanolo, se necessario
con aggiunta di agenti
stabilizzanti 5% vol 5% vol
- Alcol isopropilico 5% vol 10% vol
- TBA 7% vol 7% vol
- Alcol isobutilico 7% vol 10% vol
- MTBE ecc. Eteri contenenti
5 o più atomi di carbonio
per molecola 10% vol 15% vol
- Altri ossigenati organici
definiti al punto I 7% vol 10% vol
- Miscela di ossigenati
organici (1) definiti al
punto I 2,5% in peso 3,7% in peso
d'ossigeno, senza d'ossigeno, senza
superare i singoli superare i singoli valori limite fis- valori limite fis- sati nella presente sati nella presente tabella per ogni tabella per ogni
componente componente
(1) L'acetone è ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici".