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DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92

Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-6-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione;
Ritenuta, poi, la straordinaria necessità e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non già come oggi del ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d'età;
Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;
Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere modifiche alla norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, in considerazione della modifica dell'articolo 275-bis del codice (attuata dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola, nell'ipotesi di applicazione di tale misura cautelare, la predisposizione di modalità elettroniche di controllo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza, all'esito di alcune doglianze provenienti dalle Corti penali internazionali, di intervenire sulla specifica materia della concessione di misure incidenti sull'esecuzione della pena di soggetti già condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;
Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, al fine di garantire l'impiego del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una maggiore flessibilità nell'assegnazione alle strutture penitenziarie, oltre che di rendere più rapido l'impiego in mansioni operative dei nuovi assunti, nonché di prevedere l'introduzione di una specifica figura di ausiliario al magistrato di sorveglianza in conseguenza del progressivo ampliamento delle sue competenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Articolo 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:
«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».