stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1951, n. 1740

Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica, è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947 nonché agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.