stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. MMCCCLXXI (2371)

Con cui vengono approvate alcune modificazioni al regolamento del banco di Napoli. (8602371R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1887
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-1-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione con la quale il consiglio generale del banco di Napoli nella tornata 30 aprile 1886, ha arrecate alcune modificazioni agli articoli 149, 150, 361 e 363 del regolamento del banco approvato con regio decreto del 30 marzo 1871;
Vista la domanda della direzione generale del banco di Napoli per l'approvazione governativa delle dette modificazioni;
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento del banco di Napoli.

Alle disposizioni degli articoli 149 e 150 è sostituita la disposizione seguente:

a) L'agente del collocamento pel visto che appone sulle cambiali, resta di pieno diritto garante e materialmente responsabile per la verità delle firme e per la capacità giuridica del presentatore della cambiale od affidato, ovvero di chi altro potrà essere indicato dalla commissione di sconto. Del pari resta responsabile e garante di tutte le irregolarità delle cambiali ammesse allo sconto, nonché dell'indicazione della residenza o domicilio del presentatore od affidato.

b) È aggiunto il seguente comma all'art. 361.

«Il maximum delle pensioni è fissato a lire ottomila. Questa disposizione non è applicabile a quei funzionari che al 31 dicembre 1885 avevano compiuti gli anni 20 di servizio. Costoro però al pari di tutti gli altri impiegati dal 1° gennaio 1886 rilasceranno il due e mezzo per cento sopra i loro stipendi.»

c) È soppresso il primo comma dell'articolo 363, il periodo nel quale gli alti funzionari indicati nel soppresso comma dell'art. 363 rilasciarono a tutto il 31 dicembre 1885 il 5 per cento sopra i loro stipendi sarà computato come doppio nelle liquidazioni delle pensioni quando essi siano collocati a riposo dopo avere raggiunto l'età di 65 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1886.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1886.

Reg. 153. Atti del Governo a f. 126. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.

GRIMALDI.