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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1840

Che sostituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona A (Sette Bagni) dell'Agro romano. (022U1840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923
Testo in vigore dal:  3-3-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e par volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1922, che espropria alcuni terreni dell'Agro romeno, zone Sette bagni, Prima porta, Quarticciolo o Casa Calda, Sette-camini, Cecchina-Aguzzano, Capannelle, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;
Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1922, che approva i piani definitivi di detti centri e l'elenco definitivo dei proprietari espropriati;
Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito un consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro Romano zona A sette Bagni avente personalità giuridica e sede in Roma.