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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-1-2015

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c)";
Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014;
Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.
3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.
4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente). - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
- La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario.
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3. - 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2007, n. L 199.
- Il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante l'attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2009, n. L 329.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee):
«Art. 13 (Programma statistico europeo). - 1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.
4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.
5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».
- Il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo le statistiche demografiche europee, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 dicembre 2013, n. L 330.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica):
«Art. 2 (Compiti dell'ISTAT). - 2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
«306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 (Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2013, n. 230.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, vedasi nelle note alle premesse.