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REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2234

Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni. (039U2234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1961)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-6-1940

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche, per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Serena - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, foglio 116. - Mancini