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REGIO DECRETO 30 dicembre 1940, n. 1998

Inclusione di alcuni Comuni tra quelli i cui territori sono soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione ai fini della ricerca, della estrazione e della utilizzazione delle acque sotterranee. (040U1998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1941
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-3-1941

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2174, che approvò l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Visto il successivo R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 2160, che dichiarò soggetto a tutela anche il territorio dell'isola di Capri in provincia di Napoli;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 311, col quale sono stati inoltre dichiarati soggetti a tutela i territori di alcuni Comuni delle provincie di Apuania, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Foggia, Catania, Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei seguenti Comuni:

Provincia di Padova: comune di Piombino Dese;

Provincia di Treviso: comuni di Quinto, Istrana, Zero Branco, Preganziol, Casier, Casal sul Sile, Mogliano Veneto, Paese Morgano, Resana, Vedelago;

Provincia di Venezia: Scorzè, Noale, Martellago, Balzano, Mirano, S. Maria di Sala, Mira, Dolo, Pianiga, Marcon, S. Michele del Quarto, Spinea e Venezia;

Provincia di Napoli: comune di Ischia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei Comuni indicati nelle premesse del presente decreto sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gorla - Tassinari

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì, 25 febbraio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 430, foglio 100. - Mancini