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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1252

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-7-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga ali termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato, e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Nell'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, il quarto comma è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma:
"Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo superiore, a lire 400 milioni a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante".