stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  13-11-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 561. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 562. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 563. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.
Art. 564. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 565. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 566. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 567. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia ed istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.
3° Anno:
oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 568. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascuno anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 569. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.