stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937, n. 2707

Militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. (037U2707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1938, n. 1176 (in G.U. 08/08/1938, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1941)
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  8-4-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di emanare speciali norme per la militarizzazione del personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In caso di mobilitazione generale o parziale, o quando la necessità constatata dal Governo del Re lo imponga, il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative è militarizzato ed entra, senz'altro, a far parte delle unità alle quali è assegnato.