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LEGGE 26 dicembre 1877, n. 4213

Che aumenta di un secondo decimo gli stipendi dei presidi e professori degli Istituti tecnici e nautici e pareggia ai professori reggenti quegli incaricati che ebbero la conferma del loro ufficio per tre anni consecutivi. (077U4213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1878
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  17-1-1878

Art. 1



A cominciare dal 1° di gennaio 1878, gli stipendi dei presidi, dei professori titolari e dei professori reggenti degli Istituti tecnici, di Marina mercantile e delle Scuole nautiche sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, n. 893, ed è autorizzata la iscrizione al capitolo 26 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della somma di lire 120,000, per far fronte alla spesa occorrente per il pagamento del detto secondo decimo.