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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 1080

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


All'art. 79, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia, dopo l'insegnamento fondamentale di storia della filosofia antica del primo, secondo e terzo anno è aggiunto l'insegnamento di storia della filosofia moderna e contemporanea. Nello stesso articolo è soppresso dall'elenco delle materie integrative l'insegnamento di storia della filosofia moderna e contemporanea.