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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 1075

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Dopo l'art. 163 dello statuto è aggiunto il seguente nuovo articolo:
Art. 164. - Per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori associati e dei ricercatori si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il corrispondente personale delle università statali.
Per quanto riguarda invece il trattamento di previdenza e di assistenza del predetto personale, sarà provveduto nei modi indicati negli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Università.