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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1958, n. 1278

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-3-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 3 giugno 1955, n. 504;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 40, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di economia e commercio.
Art. 41. - La Facoltà di economia e commercio conferisce:
a) laurea in economia e commercio;
b) laurea in lingue e letterature straniere.
Art. 42. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).
Sono insegnamenti:
1) diritto industriale;
2) diritto amministrativo
3) diritto internazionale;
4) diritto tributario;
5) demografia;
6) economia dei trasporti;
7) tecnica del commercio internazionale;
8) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
9) tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie;
10) storia delle dottrine economiche;
11) econometrica;
12) storia della ragioneria;
13) lingua russa;
14) lingua serbo-croata.
Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia-economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, considerandosi il primo corso come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Lo studente che non abbia ottenuta la sufficienza nella prova scritta non può essere ammesso a sostenere la prova orale. Lo studente che sia stato respinto alla prova orale o che non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione dovrà ripetere anche la prova scritta.
Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due, da lui prescelti, fra i complementari.
Art. 43. - Sono dichiarati propedeutici seguenti insegnamenti:
a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto industriale;
b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo;
c) matematica generale per la matematica finanziaria, per l'economia politica, per la statistica e per l'econometrica;
d) economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la politica economica finanziaria, l'economia e politica agraria, la storia economica, la economia dei trasporti, il diritto tributario, l'econometrica;
e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale ed industriale, la tecnica bancaria e professionale, la tecnica del commercio internazionale, la tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie, l'econometrica, la storia della ragioneria;
f) scienza delle finanze per il diritto tributario.
Art. 44. - L'esarme di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema rientrante in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, esclusi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico e delle lingue straniere;
b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra quelle impartite nella Facoltà, esclusa quella prescelta nella dissertazione scritta.
Art. 45. - Alla sezione di economia e commercio sono ammessi i seguenti istituti per il corso di laurea in economia e commercio:
1) istituto di statistica;
2) istituto di ricerche aziendali.
Laurea in lingue e letterature straniere
Art. 46. - La durata per il corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale, o licenza a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", della Scuola civica "Alessandro Manzoni", di Milano o dell'Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) filologia romanza;
8) filologia germanica;
9) storia (biennale);
10) geografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) lingua e letteratura russa;
5) linguistica;
6) lingua e letteratura serbo-croata;
7) lingua e letteratura polacca;
8) lingua e letteratura slovena;
9) lingua e letteratura ungherese;
10) lingua e letteratura cecoslovacca;
11) lingua e letteratura neo-greca;
12) lingua, e letteratura romena;
13) lingua e letteratura portoghese;
14) letteratura ispano-americana;
15) letteratura nord-americana;
16) lingua e letteratura bulgara;
17) lingua e letteratura albanese;
18) ebraico;
19) storia della letteratura latina medioevale;
20) filologia umanistica;
21) storia della lingua italiana;
22) biblioteconomia e bibliografia;
23) storia dell'arte;
24) lingue e letterature scandinave.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può, inoltre, seguire pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano e una traduzione latina.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui.
scelti tra i complementari.
Art. 47. - L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta di una prova scritta e di una prova orale.
La piova scritta comporta un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per l'esame del secondo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una lingua straniera per l'esame del terzo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una composizione di argomento letterario nella lingua straniera per l'esame del quarto anno.
La prova orale del quarto anno comprende la materia del corso ufficiale dell'anno ed un esame di cultura generale, in cui il candidato dovrà anche dar prova di sapere esporre correntemente nella lingua straniera, e che verterà sopra la storia generale della letteratura, dalle origini ai giorni nostri, la storia politica e la grammatica storica, del Paese relativo all'esame.
Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.
Art. 48. - L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta su argomento della lingua e letteratura straniera scelta dal candidato come materia quadriennale.
Non è ammessa la discussione in materia che non sia la lingua e letteratura straniera.
Art. 49. - Alla sezione di laurea in lingue e letterature straniere è annesso l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 130. - RELLEVA