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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 1132

Classificazione, quale comprensorio di bonifica, della zona fra il comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola presso Vasto ed il territorio del bacino montano del medio Sinello.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-3-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 9 novembre 1923, n. 2658, con il quale fu classificato il comprensorio di bonifica idraulica delle paludi del Vignola, in provincia di Chieti;
Vista la domanda 16 marzo 1947, con la quale il presidente del Consorzio stradale fra i comuni della Valle del Sinello ha chiesto l'ampliamento del comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola a tutta la parte bassa della Valle del Sinello, fino a raggiungere il territorio del medio Sinello, già incluso fra i bacini montani da sistemare ai sensi del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visti gli atti posti a corredo della domanda stessa;
Considerato che la bassa Valle del Sinello presenta le caratteristiche volute dalla legge per la sua inclusione fra i comprensori di bonifica, ricadendo in essa terre paludose, terreni dissestati nei riguardi idrogeologici e zone coltivate estensivamente e suscettibili di una trasformazione dell'ordinamento produttivo;
Visto il voto 2 aprile 1948, n. 56, del Comitato speciale per la bonifica;
A termini dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

La zona ricadente fra il comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola presso Vasto ed il territorio del bacino montano del medio Sinello è classificata quale comprensorio di bonifica ed è aggregata allo stesso comprensorio di bonifica delle paludi del Vignola presso Vasto, in provincia di Chieti, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI SEGNI - PELLA - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 131. - FRASCA