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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1242

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE
ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI FARMACIA

Capo I

Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche

Art. 206. - È istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con sede presso l'istituto di chimica farmaceutica dell'Università.
Il suo scopo è di impartire lezioni di esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.
Art. 207. - Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia tra i docenti della facoltà stessa. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da tutti gli insegnanti dei vari corsi.
I docenti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla facoltà.
Art. 208. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.
La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.
Alla scuola possono essere iscritti 15 (quindici) allievi per anno.
Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il consiglio della scuola procederà ad una scelta insindacabile in base ai titoli presentati.
Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.
Su proposta della facoltà di farmacia, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può eventualmente ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti.
Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.
Art. 209. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) biologia e biochimica cellulare;
2) fisiologia applicata;
3) farmacologia e tossicologia cosmetica;
4) microbiologia applicata ed igiene;
5) chimica fisica applicata;
6) chimica prodotti cosmetici I;
7) tecnologia cosmetica I;
8) controllo chimica di qualità I.
2° Anno:
1) chimica prodotti cosmetici II;
2) tecnologia e formulazione cosmetica II;
3) legislazione cosmetica e documentaristica;
4) impianti e macchinario cosmetico;
5) marketing, pubblicità e psicocosmesi;
6) controllo chimico di qualità II;
7) controllo microbiologico di qualità.
Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.
Oltre alle predette possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento nel campo della cosmetologia.
Gli iscritti sono obbligati alla frequenza costante ai corsi di lezioni ed esercitazioni.
La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini della ammissione agli esami.
Art. 210. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
I contributi a carico degli iscritti saranno fissati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 211. - La data di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà, udito il consiglio della scuola, in dipendenza a ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.
Art. 212. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside di facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente di tre e sette membri.
Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola in due sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno.
Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e tecnico-pratiche si sostengono nelle singole materie od anche in gruppi di materie strettamente affini.
L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.
Art. 213. - Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti.
La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo.
L'istituto di chimica farmaceutica metterà a disposizione della scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 306