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REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2643

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, circa apertura di nuovi teatri, adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali e concessione di licenze. (037U2643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1938
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-3-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 193;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, la grazia e giustizia, i lavori pubblici e le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai fini del nulla osta di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 193, tutti coloro, enti o privati, che intendono:

a) costruire teatri;

b) adattare immobili a sale per spettacoli teatrali;

c) destinare sale per proiezioni cinematografiche a teatri;

d) eseguire qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri;

e) ottenere nuove licenze di esercizio teatrale, o la rinnovazione di quelle concesse per rappresentazioni teatrali in locali non destinati esclusivamente a tale genere di spettacoli; debbono farne domanda su carta da bollo da lire sei diretta al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.