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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 1395

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i Comuni della provincia di Enna.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-9-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2534 del 9 dicembre 1965 con la quale il medico provinciale di Enna chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna - ad esclusione della quinta zona composta dal territorio compreso tra le sponde del lago di Pergusa ed una linea perimetrale distante quattro chilometri dalle sponde del lago stesso, - Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera e Villarosa dichiarati con regio decreto 5 settembre 1904, n. 532, Catenanuova dichiarato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, Agira, Assoro, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina dichiarati con regio decreto 2 aprile 1905, n. 162;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Enna nella seduta del 19 novembre 1965;
Visti i sopracitati decreti di dichiarazione;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Sono revocate le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 5 settembre 1904, n. 532, 26 settembre 1904, n. 558 e 2 aprile 1905, n. 162, relative ai comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, e Villarosa della provincia di Enna.
È ancora da considerare soggetta ad endemia malarica la quinta zona del comune di Enna composta dal territorio compreso tra le sponde del lago Pergusa ed una linea perimetrale distante quattro chilometri dalle sponde del lago stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1966

SARAGAT MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 41. - CARUSO