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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2013
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-5-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed f);
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;
Visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;
Ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività dell'ente medesimo;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1



Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»
1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».
2. L'UNUCI, con sede a Roma, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21, è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 41), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010;
La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 concernente la costituzione della "Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 1928, n. 51;
La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34;
Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697 (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 ottobre 1934, n. 254;
Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito nazionale fascista), è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1943, n. 180.
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
Il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:
«Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
Il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:
«Art. 26. (Taglia-enti). - 1 Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall' art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203 (Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia -UNUCI-, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12, ed è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 390) , del decreto legislativo 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010, n. 106.
Il testo degli articoli da 47 a 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), abrogati dal presente regolamento, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Il testo dell'art. 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è il seguente:
«Art. 46. (Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1.
Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.