stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 489

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1999
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente il consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano;
Sentita 1a commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
2. Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.
3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è aggiunto il seguente comma:
" 2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il D.P.R. 26 luglio 1972, n. 752, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976.
- Il testo dell'art. 48 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza. anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati".
- Il secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta da sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 48-bis. - 1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legi slativo, la partecipazione alle trattative del commissa rio del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto com missario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'art. 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- Per il testo dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993 v. nelle note alle premesse.