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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017, n. 224

Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonchè le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (18G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-2-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, i commi 82, 83, 84, 85 e 86;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo 12, comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo;
Visti i regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m), e 35, comma 3, del predetto regolamento CE n. 883/2004, nonché gli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1, lettera a), e 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009, dal combinato disposto dei quali emerge che il Ministero della salute assolve sia i compiti di organismo di collegamento per i rimborsi delle prestazioni di malattia, sia quelli di autorità statale competente per la definizione delle procedure amministrative contabili con i Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera;
Visti gli Accordi di sicurezza sociale vigenti con Paesi non aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali è attribuita al Ministero della salute la funzione di autorità competente e organismo di collegamento per gli adempimenti amministrativi contabili ivi previsti;
Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative dei commi 82, 83 e 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le procedure contabili e le relative competenze di natura economico finanziaria in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera da riferirsi allo Stato, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel presente regolamento sono considerati i costi e i ricavi relativi all'assistenza sanitaria fruita all'estero dai beneficiari a carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali vigenti.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), commi 82, 83, 84, 85 e 86:
«82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca «Istituzione del servizio sanitario nazionale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, reca «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero».
- Il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, reca «Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera d), dell'art. 12, comma 3, lettera a) e dell'art. 18, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis).
2-sexies. La regione disciplina altresì:
(Omissis).
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente.».
«Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.».
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m), e dell'art. 35, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 883/2004:
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
m) "autorità competente", per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale»;
«Art. 35 (Rimborsi tra istituzioni). - (Omissis).
3. Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b);
dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009:
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo1, si applicano le seguenti definizioni:
Omissis.
b) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titoloIV del regolamento di applicazione»;
«Art. 3 (Ambito d'applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni). - 1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.».
«Art. 66 (Procedura di rimborso tra istituzioni). - (Omissis).
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell'art. 35 e dell'art. 41 del regolamento di base.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera:
«Art. 7 (Principi generali per il rimborso dei costi).
- 1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, reca «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.».

Note all'art. 1:
- Per i commi 82, 83 e 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.