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LEGGE 20 dicembre 2017, n. 211

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. (17G00225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-1-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2013, n. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Contributo straordinario). 1 - Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz".».
- Si riporta l'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104:
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.».